Posso compensare il mantenimento dei figli con altri crediti? Risponde l’Avvocato Luigi Lucente
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- 14 maggio 2026
Un lettore chiede se sia possibile ridurre o non pagare l’assegno di mantenimento compensandolo con somme dovute dall’ex partner. L’Avv. Luigi Lucente chiarisce cosa prevede la legge
Nuovo appuntamento con la rubrica “L’avvocato risponde”, curata dall’Avv. Luigi Lucente del Foro di Milano. Questa settimana affrontiamo un tema molto delicato che riguarda il mantenimento dei figli e la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati nei confronti dell’altro genitore.
Si tratta di una situazione che può verificarsi frequentemente nelle separazioni e nei divorzi conflittuali, soprattutto quando emergono spese non rimborsate, mutui non pagati o altri debiti economici tra ex partner.
La domanda del lettore
Un lettore sottopone alla nostra redazione un quesito giuridico che attiene all’assegno di mantenimento che un genitore deve corrispondere per i figli all’altro genitore ovvero direttamente a questi se maggiorenni.
In particolare domanda se l’importo da versarsi all’altro genitore a titolo di mantenimento per i figli possa essere compensato con eventuali crediti di altra natura di sua spettanza, quali ad esempio rate del mutuo non pagate dall’altro genitore, l’omesso rimborso delle spese straordinarie dei figli, la mancata restituzione di prestiti, ovvero altri crediti quali, ad esempio, il rimborso delle spese di assicurazione e bollo del veicolo utilizzato dall’ex partner. In altre parole, il lettore domanda se è possibile defalcare questi importi da quanto ogni mese è tenuto a pagare all’altro genitore per il mantenimento dei figli, non pagandolo o pagandolo proporzionalmente meno.
La risposta dell’Avv. Luigi Lucente
«Gentile lettore,
la risposta al suo quesito è negativa. Infatti, secondo un orientamento ormai granitico nelle aule di Giustizia, il credito spettante a titolo di mantenimento per i figli, maggiorenni o minorenni che siano, non è suscettibile di compensazione con altri crediti, e ciò a prescindere dalla natura di questi eventuali crediti.
Questo perché da diverso tempo la giurisprudenza ha stabilito - e un particolare contributo a riguardo lo ha conferito la sentenza della Corte di Cassazione n. 28987/2008 - che il credito per il mantenimento per i figli è da intendersi alla stregua di un credito alimentare.
Da questa valutazione ne è stato fatto discendere che anche il mantenimento dei figli soggiace alla normativa di cui all’art. 447 c.c. (“Inammissibilità di cessione e di compensazione”) secondo cui “Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”.
Tale interpretazione risponde a specifiche esigenze di tutela dei figli, la cui protezione trova carattere di primo rilievo nell’ordinamento, tanto che parimenti si afferma essere il mantenimento dei figli, oltreché non compensabile, altresì indisponibile, irrinunciabile e financo non pignorabile (ex multis Cass. 11689/2018, Cass. 23569/2016).
Ciò significa che tale credito, all’atto pratico, non è compensabile né con eventuali arretrati del mutuo, né con prestiti, né con eventuali canoni di locazione non versati, e né con il mancato rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute per gli stessi figli (tra le molte in questo senso Trib. Reggio Emilia, 06.05.2021, Giud. L. Fioroni, R.G. 6164/19).
In mancanza di un adempimento spontaneo dell’altro genitore, dunque, il creditore di tali somme non potrà sostituire quanto a lui di spettanza con quanto invece deve a titolo di mantenimento, bensì dovrà corrispondere il mantenimento e, parallelamente, agire in giudizio per l’accertamento del proprio diritto di credito, ovvero, se trattasi di credito già titolato, agire in via esecutiva per il recupero forzoso di tali importi».
I contatti dell’Avv. Luigi Lucente
AVV. LUIGI LUCENTE
Via Fontana n. 5, 20122 Milano
Tel. 02.5464458
Mail: info@studiolegalelucente.it
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