Medico di base in Lombardia: l’assenza di appuntamento non può diventare motivo automatico per negare l’assistenza
Cosa deve garantire ai cittadini, cosa può fare e cosa non può rifiutare. Una guida completa per chiarire diritti, doveri, limiti e attività consentite secondo le regole nazionali e regionali. Consulta le FAQ
Negli ultimi anni il rapporto tra cittadini e medico di base in Lombardia è diventato sempre più difficile. Ambulatori accessibili solo su appuntamento, visite domiciliari negate, certificati di malattia richiesti via email e, in alcuni casi, prestazioni proposte a pagamento hanno alimentato dubbi e malcontento.
La carenza di medici non può diventare un alibi per ridurre i diritti dei cittadini
La grave carenza di medici di medicina generale, ormai sotto gli occhi di tutti, non può e non deve diventare un alibi per abbassare la qualità del servizio sanitario territoriale. La difficoltà nel reperire professionisti non giustifica un arretramento dei diritti dei cittadini né può tradursi in una riduzione silenziosa delle prestazioni dovute. Il Servizio sanitario nazionale si fonda su principi di universalità, equità e accessibilità, che restano validi anche in una fase di forte stress organizzativo. Proprio nei momenti di maggiore difficoltà, le istituzioni regionali e nazionali hanno il dovere di rafforzare il sistema, non di scaricarne le fragilità sugli utenti. La carenza di medici è un problema strutturale che va affrontato con programmazione, investimenti e riforme serie, ma non può trasformarsi in una sanità a due velocità, dove chi riesce a pagare ottiene risposte e chi non può resta in attesa. Difendere la qualità dell’assistenza territoriale significa tutelare il cuore stesso della sanità pubblica, che non può essere ridimensionata proprio quando i cittadini ne hanno più bisogno.
Le richieste di chiarimento arrivate alla redazione sono numerose e tutte ruotano attorno a una domanda centrale: quali sono davvero le regole che disciplinano l’attività del medico di medicina generale in Lombardia?
Questo articolo nasce con l’obiettivo di fare chiarezza, ricostruendo in modo ordinato e comprensibile cosa il medico di base è tenuto a fare, cosa può legittimamente fare e cosa invece non può rifiutare o trasformare in prestazione privata.
Il medico di base svolge un servizio pubblico
Il medico di base, tecnicamente definito medico di medicina generale, non è un dipendente pubblico ma è un professionista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Questo significa che riceve un compenso pubblico per ogni assistito iscritto nel proprio elenco e che la sua attività è regolata da un accordo nazionale applicato anche in Regione Lombardia tramite ATS e ASST.
Il rapporto con il cittadino è fiduciario, ma non privato. Il medico non decide liberamente se, quando e come erogare l’assistenza: è vincolato da obblighi precisi che derivano dalla convenzione.
Cosa deve garantire il medico di base
Il medico di base è tenuto a garantire ai propri assistiti:
- visite ambulatoriali per la valutazione dei problemi di salute;
- prescrizione di farmaci, esami e visite specialistiche;
- gestione e monitoraggio delle patologie croniche;
- continuità assistenziale;
- visite domiciliari quando il paziente non è in grado di recarsi in ambulatorio;
- valutazione dell’urgenza clinica e indirizzamento ai servizi appropriati.
Queste prestazioni rientrano nei livelli essenziali di assistenza e non possono essere subordinate a pagamenti.
Orari e accessibilità dell’ambulatorio
In Lombardia non esiste un orario identico per tutti i medici, ma ogni professionista è obbligato a comunicare all’ATS i giorni e gli orari di apertura del proprio studio. Tali orari devono essere effettivi, pubblici e rispettati.
L’ambulatorio non può essere di fatto inaccessibile. La presenza del medico deve essere reale e coerente con il numero di assistiti in carico.
Il medico può ricevere solo su appuntamento?
Il medico può organizzare l’attività tramite appuntamento per ragioni organizzative, ma l’appuntamento non è un requisito sanitario.
In termini chiari: l’assenza di appuntamento non può diventare motivo automatico per negare l’assistenza. Se un assistito si presenta con un problema di salute che richiede una valutazione medica, il medico deve almeno esaminare la situazione.
Può chiedere di attendere, può rinviare la visita se non urgente, ma non può respingere il paziente senza alcuna valutazione clinica.
Le visite domiciliari
La visita domiciliare è dovuta quando il paziente non è in grado di muoversi o quando lo spostamento verso l’ambulatorio risulta clinicamente inappropriato.
Il medico può rifiutarla solo se, sotto la propria responsabilità professionale, ritiene che il paziente possa recarsi in studio senza rischi. Il rifiuto non può essere motivato da carichi di lavoro, mancanza di tempo o scelta organizzativa.
Certificato di malattia: come funziona davvero
Il certificato di malattia è un atto medico e non un semplice documento amministrativo. Deve essere basato su una valutazione clinica del paziente e viene trasmesso esclusivamente in modalità telematica all’INPS.
Il cittadino non deve inviare alcun certificato al datore di lavoro, ma solo comunicare il numero di protocollo.
È possibile fare il certificato via email?
No. Una semplice email, un messaggio o una telefonata non costituiscono valutazione clinica. Il medico non può emettere un certificato di malattia senza aver visitato il paziente o senza aver effettuato una televisita strutturata con strumenti riconosciuti e tracciabili.
L’email non è uno strumento sanitario valido.
Telemedicina: cosa è consentito oggi
La normativa nazionale ha introdotto la possibilità di utilizzare la telemedicina, ma solo attraverso piattaforme certificate, con identificazione certa del paziente e tracciabilità dell’atto sanitario.
In Lombardia, allo stato attuale, la semplice comunicazione informale non è sufficiente per giustificare una certificazione di malattia.
Il medico di base può svolgere attività in libera professione?
Sì, il medico di base può svolgere anche attività libero-professionale, ma solo al di fuori degli obblighi convenzionali e senza interferire con l’attività dovuta ai propri assistiti del Servizio sanitario.
La libera professione non può mai sostituire, limitare o condizionare le prestazioni che il medico è tenuto a garantire gratuitamente.
Può farsi pagare le visite domiciliari?
Nella quasi totalità dei casi, no.
La visita domiciliare rientra tra i compiti obbligatori del medico di base quando:
- il paziente è suo assistito;
- esiste una motivazione clinica;
- il paziente non è in grado di spostarsi.
In queste condizioni la visita è a carico del Servizio sanitario nazionale e non può essere fatta pagare.
Il medico può chiedere un compenso solo in casi specifici:
prestazioni non coperte dal SSN (certificazioni non sanitarie, relazioni, perizie);
visite a persone che non sono suoi assistiti;
consulenze private che non sostituiscono una prestazione dovuta.
Non è invece consentito proporre una visita privata a pagamento in alternativa a una visita domiciliare che sarebbe obbligatoria.
Trasformare un obbligo pubblico in prestazione privata rappresenta una violazione della convenzione.
FAQ – Domande e risposte chiare per i cittadini
Il medico di base è un libero professionista privato?
No. È un medico convenzionato che svolge un servizio pubblico.
Può ricevere solo su appuntamento?
Può organizzarsi così, ma non può negare assistenza sanitaria.
Può mandarmi via se non ho appuntamento?
No, non senza almeno una valutazione del problema.
È obbligato a visitarmi lo stesso giorno?
Dipende dalla gravità clinica del caso.
Può rifiutare la visita domiciliare?
Solo se ritiene che tu possa recarti in ambulatorio.
Può chiedermi soldi per venire a casa?
No, se la visita domiciliare è dovuta per convenzione.
Quando può farsi pagare?
Solo per prestazioni non coperte dal Servizio sanitario o per persone non sue assistite.
Il certificato di malattia può essere fatto via email?
No.
Può essere fatto per telefono?
No, senza valutazione clinica.
La televisita è valida?
Solo se effettuata con strumenti ufficiali e tracciati.
Devo inviare il certificato al datore di lavoro?
No, viene inviato all’INPS dal medico.
Se il medico si rifiuta sempre di visitarmi cosa posso fare?
È possibile rivolgersi all’ATS di competenza.
Fonti normative e istituzionali
- Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale – SISAC https://www.sisac.info
- Regione Lombardia – Sistema sociosanitario regionale https://www.regione.lombardia.it
- ATS Milano – Medico di famiglia e assistenza territoriale https://www.ats-milano.it
- INPS – Certificazione di malattia telematica https://www.inps.it
- Ministero della Salute – Telemedicina https://www.salute.gov.it
- Conferenza Stato-Regioni – Linee guida sanità territoriale https://www.statoregioni.it
- Codice di deontologia medica FNOMCeO https://portale.fnomceo.it
- Fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
Annunci gratuiti
Lavora con noi
Telegram News
Pubblicità
Redazione